L’art. 21 dell’attuale Statuto di +Europa prevedeva che 15 giorni dopo le elezioni politiche del 2018 i Fondatori (Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, Gianfranco Spadaccia e Bruno Tabacci) all’unanimità nominassero un Comitato con “il compito di redigere un nuovo Statuto da sottoporre all’Assemblea entro il 31 maggio 2018. Il nuovo Statuto dovrà, tra l’altro, determinare le regole di apertura e di partecipazione democratica al progetto politico di “+EUROPA”, anche ai fini della costruzione di un soggetto politico-elettorale federalista e paneuropeo, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019.” Lo stesso articolo 21 prevede che entro il 30 giugno 2018 l’Assemblea di +Europa deliberi all’unanimità la prosecuzione dell’attività dell’Associazione e “l’adozione di un nuovo Statuto conformato a princìpi democratici nella vita interna e ad adesione diretta”. In caso contrario, l’amministratore dovrà procedere alla liquidazione di +Europa.
I membri nominati del Comitato di redazione del nuovo Statuto sono stati Marco Cappato, Maurizio Di Nicola, Olivier Dupuis, Andrea Mazziotti, Carmelo Palma, Angelo Sanza e Lorenzo Strik Lievers. In assenza di un indirizzo convergente da parte dell’Assemblea, ma in coerenza con la previsione statutaria, questa è la bozza di Statuto che a partire da una proposta di Olivier Dupuis e con contributi e integrazioni di Andrea Mazziotti, Carmelo Palma e Lorenzo Strik Lievers è giunta all’attuale livello di elaborazione. Ovviamente può essere ancora migliorata e completata per molti aspetti, ma l’assetto complessivo e l’articolazione degli organi statutari, dell’organizzazione interna e della governance politica sono chiaramente delineati in tutti i caratteri di fondo.
Progetto di Statuto di + Europa (aggiornato al 15 maggio 2018)
Costituzione
Art. 1. +Europa è un’organizzazione politica federale aperta all’adesione di associazioni, organizzazioni e partiti politici di qualsiasi paese europeo. Parimenti, l’adesione diretta è aperta a tutti i cittadini europei, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal loro stato di residenza.
Scopo
Art. 2. +Europa riconosce ed afferma nell’idea del federalismo europeo la chiave essenziale per difendere e rilanciare in Italia e in Europa la civiltà della democrazia liberale e dello stato di diritto, così gravemente oggi minacciata; ne fa in quest’ottica il cardine della propria azione politica, ed opera per l’incontro e l’azione comune delle persone e delle forze che si ritrovino su questa opzione di fondo.
Sede
Art. 3. +Europa ha la sua sede centrale in Italia, a Roma. Su proposta del Segretario, congiuntamente con il Tesoriere, la sede centrale può essere trasferita in un altro paese europeo, con il voto favorevole della maggioranza del Congresso degli iscritti.
Simbolo
Art. 4. Il simbolo di +Europa consiste in un elemento grafico rappresentante il segno + seguito dalla dicitura Europa, in stampatello maiuscolo con grafica multicolore (“+” in giallo e “EUROPA” in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia).
Organi statutari
Art. 5. Gli organi di +Europa sono: il Congresso degli iscritti, il Consiglio federale, il Presidente, Il Segretario, il Tesoriere, il Presidente del Consiglio federale, la Direzione, le Giunte di Segreteria e di Tesoreria.
Gli iscritti
Art. 6. Può iscriversi a +Europa chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità. L’iscrizione si compie con il versamento della quota annuale, che vale come accettazione del presente Statuto.
Il Congresso ordinario
Art. 7. Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni anno, il primo week end di dicembre.
Il Congresso:
– stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico per l’anno successivo di +Europa;
– approva il bilancio;
– delibera sulla quota minima di iscrizione per l’anno successivo;
– delibera a maggioranza semplice sulle richieste di federazione di nuovi soggetti politici, previo parere favorevole del Segretario eletto;
– provvede all’approvazione o alle modifiche dello Statuto ed all’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
– approva una mozione politica generale ed eventuali mozioni su temi specifici.
Tali mozioni diventano vincolanti per gli organi esecutivi di + Europa e dei soggetti federati ove siano approvate dai 2/3 dei votanti. Sono derogabili solo con il consenso espresso dei 2/3 dei membri del Consiglio federale.
Al Congresso partecipano con diritto di voto 300 i delegati dai soggetti federati e dagli iscritti diretti proporzionalmente al numero di iscritti di ciascuna delle componenti. Ciascuna componente definisce le modalità di elezione dei propri delegati garantendo la presenza di almeno una persona di sesso diverso ogni tre delegati. Le modalità di elezione dei delegati degli iscritti diretti sono definite dal Presidente e sottoposte all’approvazione del Consiglio federale che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei suoi membri. Oltre ai delegati, sono membri di diritto del Congresso, anch’essi con diritto di voto, i membri della Direzione allargata, del Consiglio federale, delle giunte di Segreteria e di Tesoreria e gli eventuali parlamentari nazionali e europei eletti con le liste di +Europa.
Il primo ottobre, due mesi prima dell’apertura del Congresso, il Tesoriere di +Europa stabilisce sulla base delle iscrizioni registrate il numero dei delegati per ciascuna componente federata e per gli iscritti diretti.
Il numero dei delegati congressuali eletti dai soggetti federati e dagli iscritti diretti è stabilito in 300 fino a 3000 iscritti, in 400 fino a 5000, in 600 oltre i 5000.
Il Congresso straordinario
Art. 8. Il Congresso straordinario è convocato:
– dal Segretario, d’intesa con il Tesoriere;
– dal Presidente di +Europa quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno tre mesi a +Europa;
– dal Presidente del Consiglio federale quando lo richieda il Consiglio federale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La convocazione di un Congresso straordinario deve avvenire almeno due mesi prima del suo svolgimento. il Tesoriere di +Europa stabilisce sulla base delle iscrizioni registrate due mesi prima dell’apertura del Congresso il numero dei delegati per ciascuna componente federata e per gli iscritti diretti.
Il Consiglio federale
Art. 9. Il Consiglio federale si riunisce almeno due volte l’anno all’iniziativa del Segretario d’intesa col Tesoriere o alla richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
Il Consiglio federale:
– ha una funzione di indirizzo politico generale, nell’ambito dei principi e degli obiettivi stabiliti dal Congresso.
– delibera a maggioranza su atti relativi a iniziative non espressamente contenute nelle mozioni congressuali, nonché su materie che gli siano state demandate dal Congresso.
– esprime pareri sulle iniziative intraprese dal Segretario o dal Tesoriere per l’attuazione dei deliberati congressuali.
– approva, su proposta del Segretario, l’ordine del giorno e la proposta di regolamento e di ordine dei lavori del Congresso.
– esercita tutte le altre competenze previste e secondo i termini e le modalità stabilite dal presente Statuto, nonché le funzioni vicarie del Congresso per tutti gli adempimenti giuridicamente obbligatori relativi ai bilanci, allo Statuto e alla partecipazione alle elezioni, nei casi in cui la convocazione del Congresso non sia possibile nei termini necessari per detti adempimenti.
– in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Segretario, del Tesoriere o del Presidente, nomina un sostituto pro tempore per la carica vacante, fino al congresso successivo.
Le mozioni di indirizzo del Consiglio Generale sono vincolanti per gli organi esecutivi di +Europa e dei soggetti federati ove siano approvate dai 2/3 dei votanti.
Il Consiglio federale è composto di 60 membri, non compresi i rappresentanti dei coordinamenti/club. A ciascun soggetto federato di +Europa corrisponde una quota di membri del Consiglio federale proporzionale al numero dei propri iscritti a +Europa.
Ciascun soggetto federato definisce i criteri di elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio federale di +Europa, garantendo la presenza di almeno una persona di sesso diverso ogni tre eletti.
Gli iscritti diretti a +Europa eleggono i loro rappresentanti al Consiglio federale attraverso una elezione diretta on-line garantendo la presenza di almeno una persona di sesso diverso ogni tre eletti, in base a un regolamento proposto dal Segretario e approvato dalla Direzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il numero di questi ultimi è stabilito proporzionalmente al numero degli iscritti diretti rispetto al numero complessivo degli iscritti, diretti ed indiretti, a +Europa.
Partecipano ai lavori del Consiglio federale senza diritto di voto, i membri della Direzione allargata ed i parlamentari nazionali ed europei eletti sulle liste di +Europa.
Il Consiglio federale, nella prima riunione successiva al Congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice, il suo Presidente e due vice-presidenti. L’elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Consiglio federale.
Il Presidente del Consiglio federale assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del Regolamento, ed assicura la circolazione delle informazioni sui suoi lavori all’interno di +Europa.
In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente del Consiglio federale dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
Il Presidente
Art. 10. Presiede il Congresso e la prima riunione del Consiglio federale fino all’elezione del Presidente dello stesso.
Convoca il Congresso straordinario quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno tre mesi a +Europa.
Il Presidente di +Europa fa parte di diritto della Direzione.
Il Segretario
Art. 11. Il Segretario è il responsabile politico di +Europa, di cui ha la rappresentanza legale, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo che riguarda il Tesoriere, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d’intesa con il Tesoriere, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
È eletto dal Congresso. Non può ricoprire la carica per più di tre mandati successivi. Fa parte della Direzione di +Europa e la presiede.
Adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi di +Europa, e ne assicura il buon andamento.
È tenuto in particolare a dare attuazione alle mozioni del Congresso e del Consiglio federale.
Convoca il Congresso degli iscritti.
Il Tesoriere
Art. 12. Il Tesoriere è il rappresentante legale di +Europa in tutte le attività economico-finanziarie, ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria di +Europa e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali.
Presenta al Congresso i bilanci e al Consiglio federale le relazioni sull’andamento politico-finanziario di +Europa.
È eletto dal Congresso. Non può ricoprire la carica per più di tre mandati successivi. Fa parte di diritto della Direzione.
La Direzione
Art. 13. La Direzione è composta dal Segretario di +Europa e dai responsabili politici delle organizzazioni federate. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Tesoriere di +Europa. Su iniziativa del Segretario, può riunirsi in forma allargata con i tesorieri dei soggetti federati e i membri delle giunte di segreteria e di tesoreria.
È l’organo di coordinamento politico di +Europa e coadiuva il Segretario nell’attuazione alle delibere e agli indirizzi congressuali.
Delibera in base al principio della doppia maggioranza. Hanno diritto al voto i soggetti federati, rappresentati dai rispettivi responsabili politici e gli iscritti individuali, complessivamente equiparati a un soggetto federato e rappresentati dal Segretario di +Europa. Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei soggetti aventi diritto al voto, se rappresentativa della maggioranza degli iscritti di +Europa.
La Direzione può rimettere al Consiglio federale la decisione relativa a iniziative intraprese dal Segretario e non espressamente deliberate dal Congresso o dallo stesso Consiglio federale. In tal caso, il Consiglio federale è convocato entro 15 giorni dall’atto di remissione della Direzione.
La Direzione si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Viene convocato in via straordinaria su richiesta del Segretario o di una maggioranza dei soggetti federati.
La giunta di Segreteria
Art. 14. Il Segretario è assistito da una giunta esecutiva di un massimo di 7 membri.
La giunta di Tesoreria
Art. 15. il Tesoriere è assistito/a da una giunta esecutiva di un massimo di 3 membri.
I Coordinamenti/Club territoriali o tematici
Art. 16. Gli iscritti a +Europa possono costituire coordinamenti/club territoriali o tematici. I coordinamenti/club sono i modi in cui gli iscritti partecipano all’attuazione delle priorità definite nella mozione congressuale di +Europa. Gli organi eletti dei coordinamenti/club non sono rappresentativi di +Europa e possono usarne simbolo e denominazione solo in attuazione delle rispettive finalità statutarie.
Per essere riconosciuti ufficialmente, i coordinamenti/club di iscritti a +Europa devono comunicare per iscritto al Segretario e al Tesoriere di +Europa :
– con quindici giorni di preavviso, la data ed il luogo previsti per la tenuta dell’Assemblea costituente del coordinamento/club;
– l’elenco dei propri iscritti, completo dei dati personali e del numero di tessera di ciascuno, con l’indicazione del Segretario e del Tesoriere;
– il verbale dell’assemblea costituente del coordinamento/club, attestante la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti soci fondatori.
Ogni coordinamento/club di +Europa costituito da almeno 50 iscritti a +Europa per l’anno in corso può eleggere tra i propri membri un rappresentante al Consiglio federale.
È possibile iscriversi a più coordinamenti/club di +Europa. In tal caso, ai fini del conteggio per l’elezione di un rappresentante al Consiglio federale, l’iscritto deve optare per un solo di essi, senza possibilità di modifica per l’anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento del coordinamento/club stesso.
Ammissione di nuovi soggetti federati
Art. 17. Su proposta del Segretario, l’ammissione di nuovi soggetti federati a +Europa è sottoposta alla ratifica del Congresso o del Consiglio Federale, che delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto.
Recesso di un soggetto federato
Art. 18. Un soggetto federato può decidere in qualsiasi momento di mettere un termine al suo rapporto federativo con +Europa. In tale caso il suo Presidente o il suo Segretario lo comunica al Segretario e al Tesoriere di +Europa che stabiliscono insieme al soggetto uscente la ripartizione degli attivi e passivi tra +Europa ed il soggetto uscente.
L’accordo raggiunto viene sottoposto alla ratifica del Congresso di +Europa che si pronuncia alla maggioranza o del Consiglio federale che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il simbolo, i diritti elettorali, il patrimonio politico e i dati sensibili, conformemente alle normative vigenti, rimangono nella titolarità di +Europa e non possono essere oggetto di accordo con il soggetto federato uscente.
Scioglimento di +Europa
Art. 19. Il Segretario o almeno il 30 % degli iscritti possono proporre di sciogliere +Europa. Solo il Congresso è titolato a votare su una tale proposta non prima di tre mesi dalla sua formulazione ufficiale. La proposta è approvata con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.
La quota di iscrizione
Art. 20. La quota minima di iscrizione è fissata per il periodo transitorio a 50 euro l’anno. È versata direttamente a +Europa dall’interessato. L’iscrizione si considera perfezionata all’atto dell’accredito. Contestualmente al versamento della quota l’iscritto comunica a +Europa se per l’anno in corso sia iscritto anche a uno o più dei soggetti federati. È compresa nella quota di iscrizione degli iscritti dei vari soggetti federati. Ciascun soggetto federato trasmette al Tesoriere di +Europa insieme alla quota di iscrizione i dati dell’iscritto.
La Tesoreria di +Europa provvede all’invio della tessera di +Europa agli iscritti provenienti dai soggetti federati e agli iscritti diretti che versano la stessa quota direttamente a +Europa.
Nel conteggio delle iscrizioni una persona iscritta a più soggetti federati è conteggiata pro quota per ciascuno di essi.
Su proposta del Tesoriere e del Segretario, il Congresso può a maggioranza semplice o il Consiglio federale a maggioranza assoluta modificare la quota di iscrizione.
Il bilancio
Art. 21. Il bilancio di +Europa è sottoposto alle regole vigenti nel paese dove ha la sua sede centrale in materia di redazione e di pubblicizzazione dei bilanci dei partiti politici. Entro la fine di maggio dell’anno successivo viene pubblicato integralmente sul sito di +Europa.
Finanziamenti pubblici e agevolazioni fiscali
Art. 22. +Europa non concorre all’assegnazione di benefici fiscali o di finanziamenti pubblici diretti e indiretti riservati ai partiti politici. Tale facoltà è comunque riservata alle organizzazioni federate secondo le disposizioni dei rispettivi statuti.
I revisori dei conti
Art. 23. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
Fin a quando +Europa ha la sua sede centrale in Roma, il Presidente del Collegio dei Revisori viene scelto entro 7 giorni dalla chiusura del Congresso, su richiesta del Tesoriere di +Europa, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Legali. Gli altri due membri effettivi e i due supplenti vengono eletti dal Congresso.
Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio, il Tesoriere di +Europa inoltra entro 10 giorni una nuova richiesta al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, affinché designi il nuovo Presidente, con le stesse modalità.
Il Collegio dei Revisori ha i poteri e le responsabilità previsti dalla normativa vigente in tema di revisione legale dei conti.
Partecipazione alle elezioni
Art. 24. Su proposta del Segretario la decisione di partecipare alle elezioni politiche o europee è presa dal Congresso che si pronuncia alla maggioranza o dal Consiglio federale che si pronuncia a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
La distribuzione delle candidature nei collegi uninominali o plurinominali tra le varie componenti di +Europa è proporzionale al numero di iscritti di ciascuna di esse, così come comunicato dal Tesoriere 30 giorni prima del deposito delle liste.
La scelta dei collegi o delle posizioni nelle liste plurinominali da parte di ciascuna delle componenti federate e dalla componente degli iscritti diretti avviene con lo stesso sistema usato dal Parlamento europeo per la ripartizione delle cariche istituzionali fra i gruppi parlamentari (sistema D’Hondt).
Nella scelta dei candidati, ciascuna componente nonché gli iscritti diretti sono tenuti a garantire la presenza di almeno una persona di sesso diverso ogni tre candidati.
Le liste o l’elenco delle candidature per le elezioni nazionali e europee, nonché i collegamenti e apparentamenti con altre forze politiche o candidati eventualmente previsti dalle leggi elettorali sono deliberate dalla Direzione, su proposta del Segretario.
+Europa non concorre di norma alle elezioni amministrative e regionali.
In deroga al suddetto principio, per casi particolari, su proposta del Segretario, il Consiglio federale o il Congresso può a maggioranza dei 3/5 autorizzare la partecipazione di liste di +Europa alle elezioni dei presidenti delle Regioni e dei Consigli Regionali, nonché a quelle dei sindaci e dei consigli comunali delle città capoluogo.
I parlamentari e gli altri eletti nelle istituzioni in rappresentanza di +Europa non hanno vincoli di disciplina di partito nell’esercizio delle loro funzioni.
Incompatibilità
Art. 25. Fatta salva la fase costitutiva, fino al Congresso di fondazione di +Europa, i presidenti, i segretari e i tesorieri dei soggetti federati non possono ricoprire le cariche statutarie di +Europa, tranne che in rappresentanza delle rispettive organizzazioni, laddove previsto dallo Statuto.
In caso di elezione a una delle suddette cariche, le loro dimissioni da Presidente, Segretario o Tesoriere di uno dei soggetti federati devono essere effettive entro due mesi dall’assunzione della nuova carica.
Fase transitoria
Art. 26. La fase transitoria è compresa tra la data di approvazione dello Statuto provvisorio da parte dell’Assemblea di +Europa e quella di chiusura del primo Congresso di +Europa.
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